Statuto
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE TRAIANO CAMPER CLUB
TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE
ARTICOLO 1
E’ costituita con durata illimitata nel tempo e nel rispetto del Codice Civile (titolo II Capo III art. 36 e segg.) l’Associazione non riconosciuta denominata “Traiano Camper Club” di seguito denominata Associazione. L’Associazione ha sede in Casalbore (AV) alla Via Salvator Allende n. 5 Codice Fiscale 90005960647. La variazione della sede all’interno del medesimo Comune non dovrà intendersi quale variazione del medesimo statuto.
TITOLO
II SCOPO- OGGETTO
ARTICOLO 2
L’Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo alla vita sociale. L’Associazione non ha scopo di lucro. E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi , riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L’Associazione può aderire ad Associazioni del tempo libero e culturale, a Federazioni nazionali secondo le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria.
ARTICOLO 3
L’Associazione si propone di: - Favorire , promuovere, organizzare attività culturali, sportive, ricreative, sociali e del tempo libero in genere, proporre alle Amministrazioni una adeguata Programmazione turistica - culturale del territorio. Creare strutture proprie e pubbliche al fine di favorire l’incremento turistico itinerante ( aree attrezzate), sensibilizzare i soci a un comportamento atto a qualificare l’uso di caravan, autocaravan e simili nel rispetto dell’ambiente; - Offrire servizi e soggiorni che i soci riterranno opportuni per il loro tempo libero e per la loro crescita umana e culturale, con particolare riferimento a : organizzazione di raduni in camper su territorio nazionale ed estero;- Ottenere da Comuni, Enti e privati, terreni idonei in proprietà, in concessione, in locazione, per la realizzazione di parchi di campeggio e/o di strutture idonee e utili per i campeggiatori e per la loro gestione.L’Associazione per il raggiungimento dei propri scopi sociali potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie che riterrà opportune.L’Associazione potrà, inoltre, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, accedere al fondo europeo, stipulare convenzioni con Enti pubblici, chiedere finanziamenti e contributi a Regioni, Province e ad altri Enti.
TITOLI
III SOCI
ARTICOLO 4
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. La partecipazione dei soci all’elaborazione e gestione dei programmi e delle attività, sarà costantemente favorita dal Consiglio Direttivo, quale metodo per aumentare la partecipazione interna e per la sua caratterizzazione nella realtà sociale interna.
ARTICOLO 5
Per divenire socio è necessario presentare richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti interni e le delibere adottate dagli Organi dell’Associazione, secondo il criterio del silenzio-assenso. Il Consiglio Direttivo, dopo aver verificato che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti richiesti, si pronuncerà sulla ammissibilità del nuovo socio nella seduta successiva alla data di presentazione della domanda stessa. All’atto dell’ammissione a socio verrà consegnata allo stesso la tessera sociale con il quale acquisirà la qualifica di socio, che sarà intrasmissibile, ed il nominativo verrà annotato nel libro soci. La tessera sociale sarà rinnovata annualmente all’atto del versamento della quota associativa annua. Le società e gli Enti che intendono diventare soci dell’Associazione dovranno presentare richiesta di adesione firmata dal proprio rappresentante legale. In caso di rigetto della domanda verrà data motivata comunicazione scritta e l’interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva il Consiglio Direttivo alla sua prima convocazione ordinaria.
ARTICOLO 6
La qualifica di socio da diritto:- a partecipare a tutte le attività e manifestazioni promosse dall’Associazione;- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in assemblea anche in ordine all’approvazione e alle modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione;- ad essere eletti membri del Consiglio Direttivo;- I componenti del nucleo familiare dei soci, comprovati da autocertificazione e situazione di famiglia, potranno usufruire delle agevolazioni riservate ai soci a condizione che i soci stessi versino insieme alla quota sociale di iscrizione un tantum da quantificare di volta in volta dal Consiglio Direttivo. - La qualifica di socio non è trasferibile ad altri sia per atto tra vivi che per mortis causa.
ARTICOLO 7
I soci sono tenuti :- all’osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle Deliberazioni assunte dagli organi sociali;- a mantenere irreprensibile condotta civile e morale all’interno dell’Associazione;- Al pagamento della tessera sociale all’atto dell’iscrizione, e a versare una quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività. La quota annuale dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.
TITOLO
IV RECESSO-ESCLUSIONE
ARTICOLO 8
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa morte.- Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili sia per atto tra vivi che per mortis causa e non rivalutabili.- Il socio può sempre recedere dall’Associazione se non ha assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.
ARTICOLO 9
L’esclusione del socio sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:- Che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione.- Che senza giustificato motivo, si rende moroso nel versamento della quota associativa di iscrizione e delle quote associative annuali.- Che denigrida l’Associazione, i suoi organi sociali, gli altri soci; che attenta in qualche modo al buon andamento dell’Associazione , ostacolando lo sviluppo e perseguendo lo scioglimento; che commette o provoca gravi disordini durante le assemblee;- Che si appropria indebitamente dei fondi sociali, documenti o altro di proprietà dell’Associazione;- Che arreca in qualunque modo danni morali o materiali all’Associazione, ai locali ed alle attrezzature e durante i raduni. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.Contro ogni provvedimento di esclusione è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva l’assemblea dei soci.I soci, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
TITOLI
V PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO
ARTICOLO 10
Il Patrimonio sociale ( fondo comune) è indivisibile ed è costituito da:- patrimonio iniziale versato all’atto della costituzione;- contributi di Enti, Associazioni, Stato, Organismi Internazionali;- Erogazioni liberali dei soci e dei terzi;- lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’associazione;- beni acquistati con i contributi versati dai soci;- Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’Associazione anche di natura commerciale;- Fondi di riserva.
ARTICOLO 11
E fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto , utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
ARTICOLO 12
L’esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo redige il bilancio da presentare all’assemblea dei soci. Il bilancio, o rendiconto, deve essere approvato dall’Assemblea dei soci entro tre mese dalla chiusura dell’esercizio.
TITOLO
VI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
ARTICOLO 13
Sono organi dell’Associazione: a) l’Assemblea dei soci;b) il Consiglio Direttivo;c) il Presidente;e)il Collegio dei Revisori dei Conti.
ARTICOLO 14
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione avviene a cura del Consiglio Direttivo mediante avviso contenete l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. L’avviso della convocazione, da inviare almeno otto giorni prima dell’assemblea, può eseguirsi con comunicazione ai soci mediante pubblicazione sul giornale associativo o sito internet, mediante invio di lettera semplice , fax, e-mail o telegramma o ancora mediante affissione nel locale della sede sociale. L’assemblea può essere convocata nel comune, dove ha sede l’Associazione, inoltre visto che i soci provengono da tutti i Comuni italiani, è possibile convocare l’assemblea su tutto il territorio nazionale (ITALIA).
ARTICOLO 15
L’ASSEMBLEA ORDINARIA
a) Approva il bilancio consuntivo;b) Procede alla nomina e revoca del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, se previsto, ed altri eventuali organi sociali;c) Delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;d) Determina il compenso al presidente e membri del Comitato Direttivo ed altri eventuali organi sociali;e) Approva eventuali regolamenti.f) Delibera sulla responsabilità del Presidente e membri del Consiglio Direttivo;g) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell’assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dalla Statuto per il compimento di atti dei membri del Consiglio Direttivo, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti.h) L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro i tre mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale. L’assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare da almeno 1/5 dei soci.i) In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.
ARTICOLO 16
L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA
a) Delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla nomina , sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. b) L’assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputa necessaria e ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.
ARTICOLO 17
Nelle assemblee ordinarie e straordinarie hanno diritto al voto i soci maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa. Ogni socio, persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto. Ogni socio può essere portatore al massimo di tre deleghe.In prima convocazione l’assemblea ordinaria e straordinaria sono regolarmente costituite , quanto sono presenti o rappresentati la metà dei soci aventi diritto di voto. L’assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta, l’assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano più della metà dei soci presenti.In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l’assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti e, l’assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo dei soci e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti in assemblea.
ARTICOLO 18
Per deliberare sulle modifiche da apportare all’Atto Costitutivo e allo Statuto, occorrono la presenza di almeno tre quinti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'Articolo 30.
ARTICOLO 19
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice–Presidente o dalla persona designata dall’Assemblea stessa, da un segretario eletto in seno alla stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne facciano richiesta due terzi dei soci presenti con diritto di voto. Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Le urne destinate a raccogliere le schede restano aperte per non meno di un'ora, sotto il controllo della commissione elettorale. Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate e tali verbali dovrà poi essere a disposizione dei soci.
CONSIGLIO DIRETTIVO
ARTICOLO 20
Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica cinque anni. E' composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri scelti tra i soci maggiorenni. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.
ARTICOLO 21
Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.
ARTICOLO 22
L'assemblea elegge direttamente il Presidente che diventa automaticamente membro del Consiglio Direttivo. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è responsabile di ogni attività della stessa. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:- il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di questi, ne assume le mansioni;- il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione, redige i verbali delle sedute del consiglio e li firma con il Presidente, presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi soci componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione. I componenti del Consiglio Direttivo avranno diritto ad ottenere il rimborso delle spese sostenute in ragione della loro carica.
ARTICOLO 23
I compiti del consiglio direttivo sono:- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle esigenze dell’Associazione;- eseguire le delibere dell’Assemblea;- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi;- deliberare circa l'ammissione dei soci;- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni, Federazioni od Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.
ARTICOLO 24
Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni qual volta lo ritenga necessario il Presidente, e quando ne facciano richiesta almeno due consiglieri. Gli avvisi di convocazione che devono contenere l’ordine del giorno, l’ora ed il luogo della riunione vanno inviati a mezzo fax, e-mail o sms. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto da almeno due terzi dei consiglieri. In caso di parità dei voti decide il Presidente. Le riunioni sono valide anche tramite skype.
ARTICOLO 25
I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Decade il consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del consiglio. Il consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all'elezione del consiglio. La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade. Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi dei consiglieri. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'assemblea indicendo nuove elezioni entro quindici giorni.
ARTICOLO 26
Garanti dell'Associazione sono tutti i soci dell'Associazione stessa. Ogni associato può sollevare questioni su eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell'Associazione, sulle violazioni dello Statuto e del regolamento e sull'inosservanza delle delibere tramite lettera scritta al presidente il quale avrà il dovere di convocare il consiglio entro quindici giorni.
ARTICOLO 27
Qualora l’Assemblea ordinaria ne decida l’istituzione, Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti sorteggiati tra coloro che abbiano dato la loro disponibilità, che abbiano i requisiti professionali per poter rivestire tale carica e non ricoprano altre cariche all'interno dell'Associazione. Hanno il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria dell'Associazione, nonché verificare l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo. Relaziona al Consiglio Direttivo e all'Assemblea. Si riunisce ordinariamente tre volte l'anno (ogni quattro mesi), e straordinariamente ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 28
I sindaci revisori hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.
ARTICOLO 29
Le cariche di consigliere, sindaco revisore, sono incompatibili fra loro. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
TITOLO VII
SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
ARTICOLO 30
Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall’assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto. La stessa assemblea che delibera lo scioglimento nominerà un liquidatore, scelto anche fra i non soci. L’Associazione in caso di scioglimento per qualunque causa ha obbligo di devolvere il patrimonio della stessa, dopo aver estinto le obbligazioni in essere, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
TITOLO
VIII DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 31
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice Civile, e comunque alla normativa di cui alla Legge 266/91, al DLgs 460/97, e alla legge n. 383 del 7.12.2000 e successive modificazioni.Testo Unico in materia di redditi - come modificato dal Decreto Legislativo 460/1997 e successive modificazioni.
Norme di Comportamento del Camperista e del Campeggiatore
1) Rispettare gli artt. del Codice della Strada e le eventuali ordinanze comunali.
2) Servirsi delle strutture esistenti per lo scarico delle acque chiare o reflue, o, in loro assenza, scaricare nei posti e nei
luoghi dove è più consono (fa fede la civiltà di ognuno di noi).
3) Parcheggiare all'interno degli spazi riservati alle autocaravan, comunque nel rispetto dell'art. 185 del C.d.S .
4) Lasciare il luogo di sosta o parcheggio nelle stesse condizioni in cui è stato trovato.
5) Non occupare i parcheggi, le aree attrezzate o i piazzali per più di 48 ore o comunque non oltre il tempo consentito.
6) Non stendere panni ad asciugare.
7) Non aprire tende o verande.
8) Non tirare fuori tavoli e sedie per il pranzo nelle aree di parcheggio o nelle piazze.
9) Non poggiare sul suolo con piedini di stazionamento o cavalletti vari.
10) Non ostruire, con l'ingombro del proprio mezzo, strade, garage o marciapiedi.
11) Non lasciare rifiuti fuori dagli appositi contenitori.
12) Non turbare la quiete pubblica.